PoliS-Lombardia si occupa, per conto della Giunta di Regione Lombardia, delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) per le attività ricettive alberghiere e non alberghiere nonché le comunicazioni relative alle attività recettive non alberghiere, inviate dai Comuni.
L’articolo 18 della legge regionale 27/2015 opera delle distinzioni puntuali sulle strutture ricettive.
Nello specifico riporta:
Art. 18. (Strutture ricettive)
1. Le strutture ricettive si distinguono in: a) strutture ricettive alberghiere; b) strutture ricettive non alberghiere.
2. Sono strutture ricettive alberghiere quelle organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, e altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante.
3. Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in: a) alberghi o hotel; b) residenze turistico-alberghiere; c) alberghi diffusi; d) condhotel.
4. Le strutture ricettive non alberghiere si distinguono in: a) case per ferie; b) ostelli per la gioventù; c) foresterie lombarde; d) locande; e) case e appartamenti per vacanze; f) bed & breakfast; g) rifugi alpinistici, rifugi escursionistici e bivacchi fissi; h) aziende ricettive all'aria aperta.
I Comuni inviano le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) al seguente indirizzo email: scia@polis.lombardia.it
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Per informazioni: